1. È istituito il ruolo dei magistrati onorari della giustizia di pace, i quali esercitano la giurisdizione in materia civile e penale, presso gli uffici del giudice di pace, presso i tribunali ordinari e presso le procure della Repubblica, secondo le norme della presente legge che regolamenta in maniera uniforme le figure dei magistrati onorari previste dall'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
2. I magistrati della giustizia di pace fanno parte dell'ordine giudiziario.
3. Ai magistrati della giustizia di pace si applicano le incompatibilità e le guarentigie previste per i magistrati ordinari dell'ordine giudiziario. Ad essi sono garantiti i princìpi della terzietà, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura tesi a prevenire ogni diseguaglianza di trattamento tra magistrati della giustizia di pace addetti a funzioni diverse.
4. I magistrati della giustizia di pace si distinguono dagli altri magistrati ordinari per diversità di funzioni e per modalità di reclutamento.
5. La legge individua la sfera di competenza giurisdizionale esclusiva per l'espletamento del lavoro dei magistrati della giustizia di pace.
6. I magistrati della giustizia di pace svolgono le proprie funzioni presso gli uffici del giudice di pace ovvero presso i tribunali ordinari con la qualifica di giudice aggregato di pace e presso le procure della Repubblica con la qualifica di vice procuratore di pace della Repubblica.
7. I magistrati della giustizia di pace svolgono le funzioni che la legge assegna ai giudici di pace e ai giudici di tribunale, nei limiti indicati dalla presente legge.